Art. 5.
(Proprietà delle aree di sedime).

      1. La proprietà delle aree di sedime delle ferrovie dismesse è trasferita a titolo gratuito agli enti pubblici e territoriali, al fine di salvaguardare la continuità del percorso.
      2. Qualora il tracciato ferroviario sia stato in parte alienato e adibito ad altre finalità, l'ente territoriale competente provvede al ripristino della continuità del percorso ovvero alla definizione di eventuali varianti.